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	<title>modern &#8211; SAVI Impianti elettrici, sicurezza e fotovoltaico | Altamura (Bari) Puglia</title>
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	<title>modern &#8211; SAVI Impianti elettrici, sicurezza e fotovoltaico | Altamura (Bari) Puglia</title>
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		<title>Sicurezza in cantiere</title>
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		<dc:creator><![CDATA[nixsmart]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 16:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[modern]]></category>
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					<description><![CDATA[In ogni cantiere edile è presente un impianto elettrico per l’alimentazione dei vari apparecchi, delle varie attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività. E “generalmente tale impianto ha carattere provvisorio, evolve parallelamente allo stato di avanzamento dei lavori, ed è sottoposto a severe sollecitazioni climatiche e meccaniche che ne possono compromettere l’integrità”. Ed in particolare “il tipo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In ogni cantiere edile è presente un <b>impianto elettrico per l’alimentazione</b> dei vari apparecchi, delle varie attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività. E “generalmente tale impianto ha carattere provvisorio, evolve parallelamente allo stato di avanzamento dei lavori, ed è sottoposto a severe sollecitazioni climatiche e meccaniche che ne possono compromettere l’integrità”.</p>
<p>Ed in particolare “il tipo di ambiente in cui è installato l’impianto, la sua continua evoluzione e, in particolare, l’utilizzo anche da parte di personale non addestrato, determinano <b>rischi di natura elettrica sicuramente non trascurabili</b>, per cui devono essere adottate specifiche misure di sicurezza”.</p>
<p>Riportiamo parzialmente alcuni articoli rilevanti del D. Lgs. 81/2008:</p>
<table style="font-weight: 400;">
<tbody>
<tr>
<td width="652">Articolo 80 &#8211; Obblighi del datore di lavoro</p>
<p>1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:</p>
<p>a) contatti elettrici diretti;</p>
<p>b) contatti elettrici indiretti;</p>
<p>c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;</p>
<p>d) innesco di esplosioni;</p>
<p>e) fulminazione diretta ed indiretta;</p>
<p>f) sovratensioni;</p>
<p>g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:</p>
<p>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;</p>
<p>b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;</p>
<p>c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo 81 &#8211; Requisiti di sicurezza</p>
<p>1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte.</p>
<p>2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.</p>
<p>(…)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo 83 &#8211; Lavori in prossimità di parti attive</p>
<p>1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.</p>
<p>2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo 84 &#8211; Protezioni dai fulmini</p>
<p>1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Articolo 86 &#8211; Verifiche e controlli</p>
<p>1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.</p>
<p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.</p>
<p>3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="font-weight: 400;">Il documento ricorda poi che il richiamo alla “<b><strong>regola d’arte</strong></b>” (articolo 81 del D.Lgs. 81/2008) e, di fatto, “al rispetto delle norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) è contenuto anche in altre leggi, ad esempio nella Legge 1 marzo 1968 n. 186 “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari installazioni e impianti elettrici ed elettronici” e nel DM 22 gennaio 2008 n. 37.</p>
<p style="font-weight: 400;">Il documento riporta poi l’articolo 24 del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008), relativo agli obblighi degli installatori, e indicazioni relative alle distanze di sicurezza da parti attive, di linee elettriche e di impianti elettrici, come contenute nell’Allegato IX dello stesso decreto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Concludiamo questa breve presentazione riportando l’<b><strong>indice generale</strong></b> del documento:</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 1 Introduzione</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">1.1 L’Impianto elettrico a servizio dei cantieri edili</p>
<p style="font-weight: 400;">1.2 Obblighi dell’installatore e dell’utilizzatore e riferimenti normativi</p>
<p style="font-weight: 400;">1.3 Formazione e informazione</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 2 Sicurezza elettrica in cantiere</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">2.1 Principali definizioni</p>
<p style="font-weight: 400;">2.2 Effetti della corrente elettrica nel corpo umano</p>
<p style="font-weight: 400;">2.3 Metodi di protezione contro i contatti diretti</p>
<p style="font-weight: 400;">2.4 Metodi di protezione contro i contatti indiretti</p>
<p style="font-weight: 400;">2.5 Metodi di protezione contro il sovraccarico</p>
<p style="font-weight: 400;">2.6 Metodi di protezione contro il corto–circuito</p>
<p style="font-weight: 400;">2.7 Esempi di alimentazione degli impianti elettrici di cantiere (guida CEI 64-17)</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 3 Criteri di installazione e utilizzo</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">3.1 Tipologia dei cavi elettrici e condizioni di posa</p>
<p style="font-weight: 400;">3.2 Punto di consegna dell’energia elettrica in bassa tensione</p>
<p style="font-weight: 400;">3.3 Altri tipi di alimentazione elettrica</p>
<p style="font-weight: 400;">3.4 Quadro elettrico principale di tipo ASC</p>
<p style="font-weight: 400;">3.5 Collegamenti al nodo di terra delle masse estranee e del dispersore</p>
<p style="font-weight: 400;">3.6 Apparecchi/quadri installati a valle del quadro generale</p>
<p style="font-weight: 400;">3.7 Rischio elettrico nei luoghi conduttori ristretti</p>
<p style="font-weight: 400;">3.8 Realizzazione dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 4 Gestione dell’impianto elettrico del cantiere</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">4.1 Introduzione</p>
<p style="font-weight: 400;">4.2 Supervisione giornaliera</p>
<p style="font-weight: 400;">4.3 Verifiche periodiche semestrali</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 5 Documentazione necessaria in cantiere</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">5.1 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e dell’eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 7 del DM 37/08)</p>
<p style="font-weight: 400;">5.2 Denuncia dell’impianto di messa a terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 2 D.P.R. 462/01)</p>
<p style="font-weight: 400;">5.3 Valutazione del rischio di fulminazione</p>
<p style="font-weight: 400;">5.4 Verbali di verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 4 D.P.R. 462/01)</p>
<p style="font-weight: 400;">5.5 Registro dei controlli</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 6 Igiene industriale</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">6.1 Rumore</p>
<p style="font-weight: 400;">6.2 Vibrazioni</p>
<p style="font-weight: 400;">6.3 Rischio chimico e cancerogeno</p>
<p style="font-weight: 400;">6.4 Movimentazione manuale dei carichi (MMC)</p>
<p style="font-weight: 400;">6.5 Sovraccarico biomeccanico arti superiori</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 7 DPI</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">7.1 Introduzione</p>
<p style="font-weight: 400;">7.2 Dispositivi di protezione</p>
<p style="font-weight: 400;">7.3 Attribuzione e uso appropriato dei DPI</p>
<p style="font-weight: 400;">7.4 Quando sono necessari i DPI</p>
<p style="font-weight: 400;">7.5 Non costituiscono DPI</p>
<p style="font-weight: 400;">7.6 La scelta dei DPI</p>
<p style="font-weight: 400;">7.7 Definizione</p>
<p style="font-weight: 400;">7.8 Obbligo di uso</p>
<p style="font-weight: 400;">7.9 Requisiti</p>
<p style="font-weight: 400;">7.10 Scelta</p>
<p style="font-weight: 400;">7.11 Regole interne di approvvigionamento</p>
<p style="font-weight: 400;">7.12 Informazione, formazione, addestramento</p>
<p style="font-weight: 400;">7.13 Consegna</p>
<p style="font-weight: 400;">7.14 Utilizzo e vigilanza</p>
<p style="font-weight: 400;">7.15 Pulizia e manutenzione</p>
<p style="font-weight: 400;">7.16 Normativa di riferimento</p>
<p style="font-weight: 400;">7.17 Dispositivi di protezione individuale nel settore “Impiantistica Elettrica”</p>
<p style="font-weight: 400;"><b><strong>Capitolo 8 Aspetti sanitari</strong></b></p>
<p style="font-weight: 400;">8.1 Sorveglianza Sanitaria</p>
<p style="font-weight: 400;">8.2 Primo soccorso</p>
<p style="font-weight: 400;">8.3 Lavoratori minorenni</p>
<p style="font-weight: 400;">8.3.1 Tutela della salute dei minori</p>
<p style="font-weight: 400;">8.4 Lavoratrici madri</p>
<p style="font-weight: 400;">8.5 Aspetti sanitari nel settore dell’impiantistica elettrica</p>
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